Legislazione relativa agli oli di semi
NORMATIVA
La produzione ed il commercio di oli di semi diversi dagli oli di oliva sono regolati in Italia dall'art. 21 del R.D.L. 15/10/1925 n. 2033, convertito in legge 18/3/1926 n.562 sulla "Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari".
Qualsiasi olio di semi, estratto da vegetali diversi dal sesamo (anche se importato), se destinato all'alimentazione, deve essere addizionato del 5 % di olio di sesamo a reazione cromatica caratteristica (come specificato nel R.D.L. 30/12/1929 n. 2316).
L'ultimo capoverso dellart. 21 sopra riportato, prescrive che è vietato fabbricare e vendere oli vegetali commestibili colorati artificialmente o comunque contenenti sostanze estranee, ovvero grassi naturalmente colorati allo scopo di correggere il colore.
Spesso per impartire agli oli di semi la colorazione perduta nella raffinazione, viene aggiunto olio di carota. Quest'olio, che è una soluzione oleosa di b-carotene a forte concentrazione vitaminica ed intensamente colorata, non può essere considerato un olio di semi, ma solo un colorante. La sua aggiunta agli oli di semi costituisce pertanto una frode.
L'art. 18 del D.P.R. 22/12/1954 n. 1217 proibisce la vendita di oli di semi con acidità libera, espressa in acido oleico, superiore allo 0,50 %. In Italia gli oli di semi greggi destinati a qualsiasi uso sono soggetti ad una imposta di fabbricazione (I.F.) istituita con legge 4/8/1975 n. 417. L'imposta è commisurata alla resa legale in olio greggio estraibile dai semi, ed è fissata tenendo conto del sistema di desoleazione, sulla base di apposite tabelle. Agli oli di semi di provenienza estera è applicata un'equivalente sovrimposta di confine.
Per i semi da porre in lavorazione non compresi nelle tabelle, la liquidazione dell'imposta di fabbricazione sull'olio ricavabile, viene effettuata in base ai risultati delle analisi eseguite dai laboratori chimici delle Dogane.
La percentuale in olio è determinata per estrazione con solvente. La quantità di olio ottenuta analiticamente si riporta all'umidità mercantile dei semi (stabilita come 8%) detraendo il numero fisso 2, se i semi devono essere
Legge 13 novembre 1960. n. 1407
OLI DI OLIVA E DI SEMI E RELATIVE PASTE
Oli di oliva
R.D.L 15 ottobre 1925, n. 2033
Repressioni delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agrari.
Art. 20. Il nome di "olio" o di "olio di oliva" è riservato al prodotto della lavorazione dell'oliva (olea europea), senza aggiunta di sostanze estranee o di oli di altra natura.
Sono permesse la fabbricazione e la vendita di oli vegetali commestibili, diversi da quelli di oliva a condizione che siano osservate le prescrizioni di cui ai seguenti articoli (1).
Norme per la classificazione e la vendita degli oli di oliva.
(Pubblicata nella Gazzetta Uffìciale n. 295 del 2 dicembre 1960)
Art.- 1. - È olio di oliva commestibile l'olio di oliva che contiene non più del 4% in peso di acidità espressa come acido oleico e che all'esame organolettico non riveli odori disgustosi, come di rancido, di putrido, di fumo, di muffa, di verme e simili- L'olio di oliva commestibile si classifica con le seguenti denominazioni:
1) "olio extra vergine di oliva", riservata all'olio che, ottenuto meccanicamente dalle olive, non abbia subito manipolazioni chimiche, ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione, che non contenga più dell1 % in peso di acidità espressa come acido oleico senza tolleranza alcuna; alla denominazione di "olio extra vergine di oliva" potrà essere aggiunta la indicazione della provenienza;
2) "olio sopraffino vergine di oliva" riservata allolio che ottenuto meccanicamente dalle olive non abbia subito manipolazioni chimiche ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione e che non contenga più dell1,5% di acidità espressa come acido oleico;
3) "olio fino vergine di oliva", riservata all'olio che, ottenuto meccanicamente di oliva dalle olive, non abbia subito manipolazioni chimiche, ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione, e che contenga non più del 3% in peso di acidità espressa come acido oleico;
4) "olio vergine di oliva", riservata all'olio che, ottenuto meccanicamente dalle olive, non abbia subito manipolazioni chimiche ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione, e contenga non più del 4% in peso di acidità espressa come acido oleico;
Per la denominazione di cui al n. 3) è ammessa una tolleranza del 10% in peso di acidità espressa come acido oleico.
GIURISPRUDENZA
Due sono i requisiti di commestibilità dell'olio di oliva: acidità contenuta entro il limite massimo del 4 % ed odore gradevole e non disgustoso (art. 1 legge 13 novembre 1960, n. 1407). Non è perciò commestibile - e ne è vietata la messa in vendita - l'olio che, pur avendo una acidità inferiore alla predetta, riveli odori disgustosi come di rancido, di putrido, di fumo, di muffa e simili. Un tale olio va classificato come "olio lampante" secondo la definizione datane nell'art. 4 let.a) citata legge e non può essere detenuto per la vendita o comunque messo in commercio se non sia stato trasformato in "olio di oliva rettificato" con il processo agli alcali o con altro processo fisico che non apporti modificazioni più profonde di quelle apportate dal primo. Risponde del delitto di cui agli art. 5, 6 e 8 della predetta legge chi ritiene per la vendita anche nei locali di magazzino all'ingrosso olio rancido
Art.2. La denominazione di "olio di oliva rettificato" è riservata al prodotto ottenuto da olio lampante reso commestibile con il processo agli alcali o con processi fisici che non apportino all'olio modificazioni più profonde di quelle apportate dal detto processo agli alcali. La denominazione di "olio di sansa di oliva rettificato" è riservata al prodotto ottenuto con olio estratto con solventi dalla sansa di oliva e da olio lavato reso commestibile come al comma precedente. Gli oli di cui ai precedenti commi non devono contenere tracce delle sostanze chimiche adoperate e devono avere non più dello 0,5 % in peso di acidità espressa acido oleico. Sono considerati non commestibili gli oli derivanti da processi di esterificazione o di sintesi, o comunque da metodi che inducano sull'olio modificazioni più profonde di quelle del procedimento agli alcali. I processi fisici di deacidificazione debbono essere autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'accordo con i Ministeri della sanità, delle finanze ed eventualmente con altri Ministeri dellindustria e commercio.
Gli impianti di esterificazione dovranno essere asportati dalle raffinerie di olio di oliva o essere comunque resi inservibili o essere sigillati.
Art.3. È denominato "olio di oliva" il prodotto ottenuto dalla miscela di oli di oliva È
vergini con olio di oliva rettificato, purché non contenga più del 2% in peso di acidità espressa come acido oleico.
Art.4. È denominato "olio di sansa e di oliva" il prodotto ottenuto dalla miscela di olio di sansa rettificato con oli di oliva vergini, purché non contenga più del 3% in peso di acidità espressa come acido oleico.
GIURISPRUDENZA
La vendita per il consumo alimentare di oli i quali non possiedono le caratteristiche prescritte dagli art. 1, 2 e 3 della legge 13 novembre 1960, n. 1407 (miscela di olio di sansa con olio di semi con caratteristiche organolettiche scadenti) costituisce il reato di cui all'art.5 della suddetta legge inteso a vietare il commercio di oli nocivi alla salute pubblica, e non già quello di cui all'art.23 del commercio degli oli che, sia pure con diverse denominazioni, da rendersi note ai consumatori, sono sempre di uso commestibile
Fra le previsioni dell'art.5 della legge 13 novembre 1960, n° 1407, rientra certamente la vendita, la detenzione per la vendita o, comunque, la messa in commercio per il consumo alimentare, di olio di oliva miscelato con olio di semi. Infatti, la norma sancisce il divieto di "vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio, per il consumo alimentare, gli oli che non possiedono le caratteristiche prescritte dagli art. 1, 2 e 3 o che all'analisi rivelino la presenza di sostanze estranee,
ovvero diano reazioni o possiedano costanti chimico-fisiche atte ad indicare la presenza di olio estraneo o di composizione anomala".
Il reato, nel quale rientra certamente la messa in vendita, per il consumo alimentare, di olio di oliva miscelato con olio di semi, è punito con la pena della multa congiuntamente con quella della reclusione (art. 8) e perciò stesso trattasi di delitto, secondo il criterio generale stabilito dall'art. 39 del Codice penale. Di tale delitto si risponde soltanto a titolo di dolo, dal momento che la legge particolare non prevede espressamente l'ipotesi colposa.
Il reato di cui all'art.5, prima parte, legge 13 novembre 1960, n. 1407 a tenore del quale è vietato vendere, detenere per la vendita o mettere in commercio per il consumo alimentare oli che non possiedano le caratteristiche prescritte dagli articoli 1, 2 e 3 della stessa legge (e quindi anche miscele di olio di oliva con olio di semi) può bene concorrere sia con il reato di frode in commercio che con quello di vendita di sostanze non genuine come genuine, in quanto, mentre gli articoli 515 e 516 c.p. hanno come fine, rispettivamente, quello di tutelare la pubblica fede nel campo delle relazioni commerciali e quello di garantire la genuinità delle sostanze alimentari in riguardo all'origine, alle proprietà nutritive e all'utilizzabilità specifica delle sostanze stesse, il citato art. 5 della legge 1960 ha, invece, una oggettività giuridica del tutto diversa. concretantesi nell'interesse alla salvaguardia della salute pubblica.
Secondo la classificazione fatta nella legge 13 novembre 1960, n. 1407. mentre "l'olio di oliva" è il prodotto ottenuto della miscela di olio di oliva vergine con olio di oliva rettificato, "l'olio di sansa e di oliva" è invece, il prodotto ottenuto dalla miscela di olio di sansa rettificato con olio di oliva vergine. Pertanto, colui il quale pone in vendita questo secondo prodotto con la denominazione di "olio di oliva" risponde del delitto previsto dall'art.5 della citata legge.
È configurabile il concorso tra il delitto di frode in commercio ed i reati previsti dalle leggi speciali in tema di frodi alimentari (nella specie, concernetti la classificazione e la vendita degli oli di oliva, di cui alla legge 13 novembre 1960, n. 1407), posto che il primo delitto tutela la regolarità dei rapporti commerciali, mentre le altre norme tutelano la qualità dei prodotti alimentari, e quindi è diversa la loro obiettività giuridica.
Art.4 (bis) - Ai fini dell'attribuzione delle denominazioni di "olio di oliva rettificato"
e di "olio di sansa di oliva rettificato" si intendono:
a) per olio lampante l'olio ottenuto meccanicamente dalle olive, il quale non abbia subito manipolazioni chimiche ed all'esame organolettico riveli odori disgustosi, come di rancido, di putrido, di fumo, di muffa, di verme e simili, oppure contenga più del 4% in peso di acidità espressa come acido oleico;
b) per olio lavato l'olio ottenuto dal lavaggio con acqua della sansa di oliva;
c) per olio estratto con solventi lottenuto dal trattamento della sansa di oliva con solventi.
Divieti
Art 5. - È vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio, per il consumo alimentare, gli oli che non possiedano le caratteristiche prescritte dagli articoli 1, 2 e 3 o che all'analisi rivelino la presenza di sostanze estranee, ovvero diano reazioni o possiedano costanti chimico-fisiche atte ad indicare la presenza di olio estraneo di composizione anomala.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste terrà sistematicamente aggiornato l'elenco ufficiale dei metodi di analisi per la lotta contro le frodi. È altresì vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare gli oli di cui agli articoli 1, 2 e 3 con denominazione diversa da quella in essi prescritta.
Art 6. - Si considerano messi in commercio per il consumo alimentare gli oli che si trovano nei magazzini di vendita sia all'ingrosso che al minuto e quelli confezionati ovunque si trovino.
Art. 8. - Chiunque viola le disposizioni di cui allarticolo 5 della presente legge è punito con la multa di lire 1.000.000 per ogni quintale o frazione di quintale di olio e con la reclusione fino ad un anno
DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1974
Modificazioni al metodo per la determinazione nei trigliceridi della percentuale di acido palmitico in posizione 2 mediante lipasi pancreatica, descritto nel supplemento n. 2 ai metodi ufficiali di analisi per gli oli e i grassi.
(Pubblicato nella Gazzetta U. n. 30 del 31 gennaio 1975)
"Il prodotto analizzato deve ritenersi aggiunto di olio esterificato quando la percentuale di acido palmitico riscontrata nella posizione 2 dei trigliceridi è:
per gli oli di oliva vergini, per gli oli lampanti, per l'olio d'oliva rettificato e per le relative miscele, superiore al 2 %;
per l'olio di sansa grezzo o rettificato, superiore al 3 %;
per gli oli di sansa e di oliva, superiore al 2,70 %",
del metodo "Determinazione nei trigliceridi della percentuale di acido palmitico in
posizione 2 mediante lipasi pancreatica", pubblicato nel supplemento n. 2 ai metodi
ufficiali per gli oli e i grassi, è sostituito dal seguente: " Gli olii vergini, gli olii di oliva rettificati, gli olii di sansa rettificati e tutti gli altri tipi di olii di oliva previsti dalla legge devono ritenersi aggiunti di olio esterificato, qualora la percentuale di acido palmitico riscontrata in posizione 2 del trigliceride è superiore al 2 % ".
Segue lArt. 22 sul "divieto di detenere sostanze estranee e coloranti ivi compresi i vitaminici".
SOFISTICAZIONI E ALTERAZIONI
(Vedi art.9 L. 30/4/1962, n. 283)
L'olio di oliva può venire addizionato con vari oli di semi (arachide, cotone, sesamo, soia, granoturco, colza, ravizzone, papavero, ecc.). La frequenza e le qualità delle adulterazioni dipendono, in generale, dalle condizioni del mercato, sia dell'olio d'oliva sia di quello di semi. Gli oli vengono anche fabbricati artificialmente con grassi diversi. Talvolta gli oli di semi di tè sono venduti per oli d'oliva.
Altre sofisticazioni sono l'aggiunta di glicol etilenico, alcool metilico e coloranti artificiali.
È stato accertato che acidi grassi provenienti dal tolloil (sottoprodotto della preparazione della cellulosa al solfato a partire dal legno di pino) sono impiegati per produzione di oli esterificati, immessi poi al consumo alimentare o direttamente come tali o in miscela con olio d'oliva e oli di semi.
L'olio può risultare alterato per irrancidimento o quando riveli odori disgustosi di putrido, fumo, verme, ecc. o quando contenga comunque tracce di solvente eventualmente usato, o abbia acidità superiore al 4%.
L'olio può facilmente alterarsi quando è posto in recipienti di vetro chiaro ed esposto al caldo ed ai raggi di luce solare.
ANALISI ISTANTANEA OLI SOFISTICATI CON OLIO DI SEMI
Ricerca pratica, immediata ed indicativa dell'olio di sesamo negli oli di oliva.
Reazione Villavecchia-Fabbris.
Immettere in un cilindro o provetta da 50 ml. con tappo smerigliato:
1) l0 cc. di acido cloridrico concentrato (d = 1,18);
2) l0 cc. di olio di oliva;
3) agitare per 30 secondi, lasciandolo ivi riposare per 3-4 minuti, poi aggiungere 0,5 ml. di furfurolo.
Osservazioni:
Se l'olio di oliva è stato sofisticato con olio di semi sesamato, si avrà una colorazione rosso ciliegia più o meno intensa, nel caso però che l'olio di oliva sia stato sofisticato con olio di semi, senza l'aggiunta obbligatoria dell'olio di sesamo, occorrono ricerche di laboratorio.
OLIO DI SEMI
R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033.
SOFISTICAZIONI E ALTERAZIONI
(vedi art. 9 L. 30/4/1962, n. 283).
Sono l'aggiunta di coloranti artificiali o naturali per rendere l'olio maggiormente
commerciale, oppure per nascondere l'aggiunta di acidi grassi e olio provenienti dalla
esterificazione di materie grasse varie, a cominciare dai cosiddetti grassetti di scarto
dei pubblici macelli.
Le alterazioni più comuni sono lirrancidimento, lispessimento, odore di verme.
ecc., che sono facilmente riconoscibili all'esame organolettico.
LEGGE 24 luglio 1962, n. 1104.
Divieto di esterificazione degli oli di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile.
Raffinazione e esterificazione
Art. 1 - È vietata la raffinazione degli oli di qualsiasi specie e dei grassi concreti destinati ad usi commestibili, con metodi diversi da quelli ammessi per la
raffinazione degli oli di oliva destinati agli stessi usi.
È vietato produrre, vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in
commercio, per uso alimentare, i prodotti di cui al precedente comma, ottenuti con
processo di esterificazione o di sintesi.
Art. 2 È vietato detenere impianti di esterificazione negli stabilimenti di lavorazione di olii di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile, a meno che tali impianti non siano resi inservibili.
È altresì vietato detenere glicerina negli stabilimenti di cui al precedente comma o nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinata.